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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo II
Art. 15
Art. 15 c.c.
Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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atto costitutivo
erede
eredità
fondazione
revoca
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