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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1500
Art. 1500 c.c.
Patto di riscatto.
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 1499
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