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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1521
Art. 1521 c.c.
Vendita a prova.
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata. La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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