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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1525
Art. 1525 c.c.
Inadempimento del compratore.
Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 176 disp. att. c.c.
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