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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 157
Art. 157 c.c.
Cessazione degli effetti della separazione.
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 156-bis
Art. 158
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Argomenti
matrimonio
riconciliazione
separazione
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