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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1577
Art. 1577 c.c.
Necessità di riparazioni.
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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