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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1580
Art. 1580 c.c.
Cose pericolose per la salute.
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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