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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1583
Art. 1583 c.c.
Mancato godimento per riparazioni urgenti.
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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