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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 161
Art. 161 c.c.
Riferimento generico a leggi o agli usi.
Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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Argomenti
convenzione matrimoniale
matrimonio
regime patrimoniale
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