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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1613
Art. 1613 c.c.
Facoltà di recesso degli impiegati pubblici.
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda. Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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