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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 162
Art. 162 c.c.
Forma delle convenzioni matrimoniali.
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'
articolo 194
. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 163
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Argomenti
atto pubblico
convenzione matrimoniale
matrimonio
regime patrimoniale
separazione dei beni
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