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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1621
Art. 1621 c.c.
Riparazioni.
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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