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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 164
Art. 164 c.c.
Simulazione delle convenzioni matrimoniali.
È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali. Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali .
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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Art. 163
Art. 165
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Argomenti
convenzione matrimoniale
matrimonio
simulazione
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