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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 166
Art. 166 c.c.
Capacità dell'inabilitato.
Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 165
Art. 166-bis
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Argomenti
inabilitato
matrimonio
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