Giurisprudenza
L'esibizione in giudizio dell'atto di matrimonio recante l'annotazione del fondo patrimoniale non è condizione sostanziale di opponibilità dell'atto ai terzi richiesta dall'art. 162 cod. civ., ma costituisce necessario adempimento dell'onere processuale della prova in giudizio.
Le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili, cui l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall'ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale.
Solo l'annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio produce l'effetto dell'opponibilità ai terzi. La trascrizione del fondo nei registri immobiliari ha mera funzione di pubblicità-notizia
Argomenti
- Art. 19 L.T.