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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 168
Art. 168 c.c.
Impiego ed amministrazione del fondo.
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia. L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
fondo patrimoniale
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Art. 73 disp. att. c.p.c.
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