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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 169
Art. 169 c.c.
Alienazione dei beni del fondo.
Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice , con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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