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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1707
Art. 1707 c.c.
Creditori del mandatario.
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 183 disp. att. c.c.
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