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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1713
Art. 1713 c.c.
Obbligo di rendiconto.
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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