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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1714
Art. 1714 c.c.
Interessi sulle somme riscosse.
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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