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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1715
Art. 1715 c.c.
Responsabilità per le obbligazioni dei terzi.
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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