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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 172
Art. 172 c.c.
Riduzione. (Abrogato)
[La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, è soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni .]
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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