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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 173
Art. 173 c.c.
Amministrazione. (Abrogato)
[L'amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà. Se la proprietà appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l'amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito. Il coniuge che amministra i beni di cui la proprietà spetta ad altri, è tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario .]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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