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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1734
Art. 1734 c.c.
Revoca della commissione.
Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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