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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 174
Art. 174 c.c.
Sostituzione del coniuge amministratore. (Abrogato)
[Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni l'interesse della famiglia, il tribunale può affidare l'amministrazione all'altro coniuge o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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