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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1745
Art. 1745 c.c.
Rappresentanza dell'agente.
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente. L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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