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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1776
Art. 1776 c.c.
Obblighi dell'erede del depositario.
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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