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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 180
Art. 180 c.c.
Amministrazione dei beni della comunione.
L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
comunione dei beni
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