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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1803
Art. 1803 c.c.
Nozione.
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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