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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 182
Art. 182 c.c.
Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.
In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'
articolo 180
, il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
comunione dei beni
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