Storico delle modifiche apportate all'articolo 182 Codice Civile aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 182 c.c. ( Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 182 c.c. Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.
Vigente dal: 20/09/1975 Vigente al:Testo precedenteDote in danaro, in beni mobili o immobili stimati1.Se la dote o partediessa consisteinuna sommadidanaro o in cose mobili stimate nell'atto della costituzione, il marito ne acquista la proprietà e diviene debitore della somma odelprezzo attribuito alle cose mobili, salvo che la stima di queste sia fattaconla dichiarazione che non v'è trasferimentodiproprietà.2.
Se la dote o partediessa consiste in beni immobili, la stima non ne trasferisce la proprietàalmarito senza un'espressa dichiarazione.Testo modificatoAmministrazione affidata ad uno solo dei coniugi1. In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.
2. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.