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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1820
Art. 1820 c.c.
Mancato pagamento degli interessi.
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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