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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1821
Art. 1821 c.c.
Danni al mutuatario per vizi delle cose.
Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa. Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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