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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1822
Art. 1822 c.c.
Promessa di mutuo.
Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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