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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1823
Art. 1823 c.c.
Nozione.
Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse , considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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