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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 183
Art. 183 c.c.
Esclusione dall'amministrazione.
Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione. Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione. La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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