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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1852
Art. 1852 c.c.
Disposizione da parte del correntista.
Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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