Storico delle modifiche apportate all'articolo 190 Codice Civile aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 190 c.c. ( Responsabilità sussidiaria dei beni personali.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 190 c.c. Responsabilità sussidiaria dei beni personali.
Vigente dal: 20/09/1975 Vigente al:Testo precedenteNullità dell'alienazione della dote1. Il marito può durante il matrimonio far dichiarare nulla l'alienazione o l'obbligazionedelladote che non sia stata permessa nell'atto di costituzione o autorizzata dal tribunale. Uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio.del
2. L'altro contraente non può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato in forzacontratto dichiarato nullo se non nei limiti in cui ciò che ha pagato si è rivolto a vantaggiodellamoglie o della famiglia. Il marito, però, è tenuto per i danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contrattononha dichiarato che il bene era dotale.di
3. La dichiarazionenullità dell'alienazione o dell'obbligazione non può essere chiesta dal terzo contraente.Testo modificatoResponsabilità sussidiaria dei beni personaliI creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.