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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1900
Art. 1900 c.c.
Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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