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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1902
Art. 1902 c.c.
Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa.
La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti . Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 187 disp. att. c.c.
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