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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 192
Art. 192 c.c.
Rimborsi e restituzioni.
Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'
articolo 186
. È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'
articolo 189
, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia. Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente. Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 191
Art. 193
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Argomenti
comunione dei beni
restituzione
rimborso
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Art. 186 c.c.
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Art. 189 c.c.
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