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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1933
Art. 1933 c.c.
Mancanza di azione.
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti . Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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