Storico delle modifiche apportate all'articolo 194 Codice Civile aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 194 c.c. ( Divisione dei beni della comunione.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 194 c.c. Divisione dei beni della comunione.
Vigente dal: 20/09/1975 Vigente al:Testo precedenteBeni di proprietà del maritoSe la dote consiste inbeni dicui il marito è divenuto proprietario, la restituzione nonpuòdomandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.Testo modificatoDivisione dei beni della comunione1. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
2. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.