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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1941
Art. 1941 c.c.
Limiti della fideiussione.
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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