Storico delle modifiche apportate all'articolo 1956 Codice Civile aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 1956 c.c. ( Liberazione del fideiussore per obbligazione futura.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 1956 c.c. Liberazione del fideiussore per obbligazione futura.
Vigente dal: 10/03/1992 Vigente al:Testo precedenteLiberazione del fideiussore per obbligazione futuraIl fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento delcredito.Testo modificatoLiberazione del fideiussore per obbligazione futura1. Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
2. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.La L. 17 febbraio 1992, n. 154 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".