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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 197
Art. 197 c.c.
Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.
Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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