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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1983
Art. 1983 c.c.
Controllo del debitore.
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno. Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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