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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1984
Art. 1984 c.c.
Liberazione del debitore.
Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto .
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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