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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro IV
Titolo III
Art. 1985
Art. 1985 c.c.
Recesso dal contratto.
Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento. Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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Art. 193 disp. att. c.c.
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