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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 199
Art. 199 c.c.
Divisione dei frutti. (Abrogato)
[Quando il matrimonio è sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione di quanto è durato il matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo è superiore all'anno. L'anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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